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  • Studio Mascheroni

I patti sociali della S.n.c. titolare di farmacia

Aggiornamento: 31 gen 2020

Le regole fondamentali per un corretto atto costitutivo di società titolare di farmacia assegnataria per concorso.

Molto spesso vengono costituite Società in nome collettivo per la gestione di una farmacia senza porre quella sufficiente attenzione al contenuto dei patti sociali, cioè a dire delle regole che governeranno la vita sociale.

Il problema non è di poco conto, in quanto allorché vi è accordo tra i soci nulla si eccepisce e neanche si pensa a ciò che il così detto statuto o meglio patto sociale prevede, ma allorché sorge un disaccordo allora il diritto trova applicazione e con tutta la rigidità delle sue norme. Ciò è ancor più veritiero per le società da costituirsi per farmacia vinta a concorso in forma associata.

La disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso in quanto permette l’esercizio d’ogni tipo d’attività, è contenuta negli artt. 2291 e 2312, ma vi è il rinvio alle norme dell’art. 2293 – norme applicabili – la s.n.c. è regolata dalle norme di questo capo e del precedente sulla società semplice.

Senza addentrarci nella diatriba giuridica se sia possibile adottare altre tipologie di società (la società in accomandita semplice) per l’esercizio di una sede vinta a concorso, ritenendo il sottoscritto che l’unica forma ammissibile sia la società in nome collettivo per la sua connotazione di struttura con determinazioni paritarie tra i soci richiesta dalla norma sul concorso vediamo quelle che sono i richiami fondamentali per la costruzione di uno “statuto” tipo.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci, è il tratto che più di altri distingue questo tipo di società;

L’art. 2291 induce ad un triplice ordine di considerazioni iniziali:

assolve ad una funzione di identificazione della tipologia di attività da esercitare: una specifica ed espressa considerazione di voler adottare una s.n.c. occorrerà solo se l’oggetto sociale consiste nell’esercizio di un’attività commerciale come è nella realtà della farmacia;i patti limitativi della responsabilità illimitata propria del socio di una s.n.c. sono inefficaci nei confronti dei terzi, anche se iscritti nel R.I. di conseguenzanessun socio potrà rifiutarsi di adempiere alla prestazione ed avrà diritto di regresso nei confronti degli altri soci che risponderanno: o secondo le regole dell’art. 2263 (in modo proporzionale ai conferimenti) ovvero, se esiste un patto di limitazione della responsabilità, secondo la misura stabilita nel patto.se ad essere richiesto del pagamento è un socio a cui favore sia stato stabilito un patto di limitazione della responsabilità, anche egli dovrà pagare l’intero, non potendo opporre il patto ai terzi, ma potrà esperire l’azione di regresso nei confronti degli altri soci.l’ambito d’applicazione di tale norma va al di là dell’attualità del vincolo sociale, nel senso che:art. 2269 chi entra a far parte di una società risponde delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio;art. 2290 i soci uscenti e i loro eredi rispondono vs i terzi per le obbligazioni sociali, fino al giorno dello scioglimento.

1. Atto costitutivo, forma e contenuto;

Vi è libertà di forma per la costituzione della società in nome collettivo. L’art. 2296 indica come possibili forme di costituzione l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

L’atto costitutivo della società deve indicare:

nome cognome. luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza d’ogni socio, nonché’ a norma dell’art. 7 della Legge 362/1991 il numero d’iscrizione all’Ordine Professionale e le seguenti dichiarazioni dei soci:di essere in possesso del requisito di idoneità previsto dall’articolo 12 della Legge 475/1968; (sospeso sino al 31.12.2016);di non essere in una situazione situazioni di incompatibilità così come previsto dall’articolo 8 della Legge 362/1991 e più precisamente:

che il socio non esplica alcuna attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore (sostitutivo ai sensi art. 11 citata legge 362) o collaboratore di altra farmaciadi non aver alcun rapporto di lavoro pubblico o privato.

2. la ragione sociale;

Anche la s.n.c. deve esercitare la sua attività adottando un nome, c.d. ditta sotto la quale agiscono s.n.c. e s.a.s., la funzione principale è quella d’identificazione del soggetto. Deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili e l’indicazione del rapporto sociale. per esempio Farmacia Rossi s.n.c. del dr. Rossi Giovanni e C.). La ragione sociale è liberamente trasferibile alle condizioni stabilite dagli art. 2565 e2566 (trasferimento e registrazione della ditta); applicazione del principio di novità (obbligo di differenziazione fra le ditte)

3. i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

L’art. 2295 prescrive l’obbligo di indicare i soci muniti del potere d’amm.ne e rappresentanza. Gli amministratori hanno l’ulteriore obbligo di tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili prescritte nell’art.2214 (libro giornale e libro inventari, nonché le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni della società).

L’articolo potrebbe essere così formulato:

…La gestione e l’amministrazione ordinaria spetterà ai soci con firma libera e disgiunta e per gli atti di straordinaria amministrazione spetterà la firma congiunta dei soci….

4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

Sul piano formale, la sede della società è quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto, nella quale si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell’ente e la capacità d’obbligarlo, indi è preferibile anche a norma di legge porla ove la farmacia è ubicata; La sede è importante per:

determinazione del foro competente;individuazione dell’ufficio del R.I. ;ai fini dell’applicazione della disciplina fallimentare;

5. l’oggetto sociale;

L’oggetto sociale può’ essere di codesto tenore:

“La società ha per oggetto l’esercizio e la gestione della farmacia corrente in………………………, Via ………….nonché di altre farmacie nel numero e nella ubicazione consentita dalla legislazione vigente in materia. (oggi al massimo quattro)

La società potrà anche svolgere tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e commerciale in vigore, comprese le prestazioni di servizi non incompatibili nella sfera del salutare ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali etiche, specialità medicinali da banco, stupefacenti, estratti, sostanze, erbe e droghe, prodotti di veterinaria, prodotti omeopatici, prodotti galenici, articoli parafarmaceutici e quant’altro compatibile con l’attività di farmacia ed eventualmente specificato nelle tabelle merceologiche approvate.

In funzione strumentale alle attività sopra indicate e comunque mai in via prevalente, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che sono ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto.

La società potrà, altresì, concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti propri od altrui, eccezion fatta per le operazione vietate dalla legge.

6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

Occorre che la società abbia un capitale sociale minimo di €. 500,00. Il capitale sociale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio, all’atto di costituzione della società. Esso è suddiviso in quote di pari valore che sono assegnate ai soci in proporzione alla parte di capitale da essi sottoscritta e versata, quote che nel caso di società titolare di farmacia vinta a concorso devono essere assolutamente paritarie per un periodo ancora da definirsi. (dieci anni ovvero tre anni in base ad emendamento in fase di approvazione)

7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

La prima parte è una norma tipicamente residuale e suppletiva; la seconda parte è peculiare alle società di persone a causa del differente regime di responsabilità, ma anche per dare alla norma il valore positivo di strumento per limitare, sia pure solo nei rapporti interni, la responsabilità dei soci. Indi è possibile che gli utili siano ripartiti e le perdite sopportate in base alla percentuale di partecipazione al capitale, (50-50) ma nulla vieta che possa essere adottato un diverso metodo di ripartizione. Sempre a titolo di esempio, il socio direttore o amministratore potrebbe avere una quota maggiore di utile rispetto alla quota di partecipazione quale remunerazione della maggiore responsabilità assunta in capo alla società. Indi è valido il patto che un socio pur avendo il 50% del capitale abbia diritto ad una percentuale di utili pari all’80%, differenziando il concetto di partecipazioni agli utili prodotti con quello di proprietà della società.

8. la durata della società;

L’art. 2307 ammette proroga tacita alla durata della società (tempo indeterminato). La scadenza del termine è causa di scioglimento; il socio può recedere sempre se la società è contratta a tempo indeterminato. La proroga può essere espressa se i soci decidono di fissare una nuova scadenza o tacita se continuano a compiere le operazioni sociali anche decorso il tempo per cui fu contratta la società.

9. La morte di un socio e la circolazione delle quote;

In via di principio, nelle società di persone ( società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) la morte del socio determina solo lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio deceduto e la società, la quale, pertanto, continua tra i soci superstiti.

E’ bene tuttavia sapere che il valore della quota spettante all’erede, viene calcolato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quindi lo scioglimento del rapporto sociale con lo stesso (art.2289 c.c.); come è bene sapere che, nel caso in cui vi siano operazioni in corso, l’erede o gli eredi del socio deceduto partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Queste disposizioni non hanno carattere imperativo, nel senso che ben possono essere modificate con il contratto sociale. Per esempio: si può disporre che la liquidazione della quota sia fatta in base all’ultimo bilancio approvato, o rimettendone la valutazione ad un terzo arbitro ecc.. .

I soci superstiti, per evitare di liquidare la quota del socio defunto, possono con decisione adottata all’unanimità, disporre:

lo scioglimento anticipato della stessa società, nel qual caso agli eredi spetta la quota di liquidazione in occasione del riparto dell’attivo;

oppure

la continuazione dell’attività con gli eredi sempre che quest’ultimi vi acconsentano e comunque trattandosi di farmacia, se gli eredi non sono farmacisti il rapporto non può che continuare per un massimo di 6 mesi (oltre il temine di presentazione della denuncia di successione);

In quest’ultimo caso, un problema potrebbe essere rappresentato, in caso di pluralità di eredi, quando solo alcuni fra questi siano disposti a entrare nella società perché’ aventi il titolo;

Una possibile soluzione si potrebbe avere con la continuazione con uno o anche più coeredi, ma liquidando parzialmente la partecipazione ai non consenzienti, chiaramente in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Ulteriore problema, sempre in caso di continuazione con più coeredi, potrebbe essere se far rimanere unica e indivisa la partecipazione con la nomina di un rappresentante comune ovvero se dividere la partecipazione fra tutti: sicuramente, in assenza di una regola espressa di indivisibilità, i coeredi hanno comunque la facoltà di dividere la partecipazione a prescindere dal consenso dei soci superstiti.

Riepilogando, in caso di continuazione della società con gli eredi del defunto, generalmente occorre il consenso unanime dei soci superstiti ma anche il consenso degli eredi stessi, in quanto la continuazione importa, tra l’altro, l’assunzione degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Esiste però la possibilità di inserire “preventivamente” nel contratto sociale la cosiddetta clausola della continuazione della società con gli eredi, in altre parole, quella clausola con cui i soci stabiliscono la trasmissibilità, in caso di morte, della quota sociale di chi premorirà. Questa clausola può assumere tre forme:

clausola di continuazione facoltativa, se agli eredi è riconosciuta la facoltà di continuare la società con i soci superstiti;clausola di continuazione obbligatoria, se gli eredi sono obbligati a prestare il loro consenso alla continuazione;clausola di successione, se l’ingresso nella società è un effetto automatico della devoluzione successoria.

Eguali considerazioni si possono fare sulla circolazione di quote:

In una società di persone il socio non può trasferire liberamente la propria quota, per farlo, ha bisogno del consenso degli altri soci. Il contratto di società di persone si presenta, infatti, come un contratto intuitu personae, l’identità e le qualità personali di ciascuno dei contraenti sono determinanti del consenso delle controparti.

La sostituzione della persona del socio implica una modifica dell’atto costitutivo e come tale, se non è pattuito diversamente, richiede il consenso di tutti i soci (unanimità). Nell’atto costitutivo i soci possono, comunque, inserire clausole che permettano di approvare a maggioranza il trasferimento della quota; la stessa Cassazione ha addirittura confermato la liceità di clausole che consentono la libera trasferibilità delle quote stesse (Cfr Cass. 10 febbraio 1971, n. 340, Cass. 22 febbraio 1963, n. 1692).

Per la caratteristica propria delle società di persone, basate sull’intuitu personae, potrebbero essere inserite nell’atto costitutivo anche clausole di prelazione o di gradimento.

In ultimo, si tenga presente che, secondo quanto disposto dall’art. 2290 del Codice Civile, il socio uscente risponde solo per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno della cessione della quota a condizione che il trasferimento sia portato a conoscenza dei terzi. Il socio acquirente che entra a far parte di una società già costituita risponde invece, con gli altri soci, anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 Codice Civile).

Tutte codeste differenziazione devono quindi essere, se volute, inserite nell’atto costitutivo al quale occorre come si diceva prestare grande attenzione al fine di evitare incomprensioni anche di rilevante aspetto nel proseguo della vita societaria.


Marino Mascheroni



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