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  • Studio Mascheroni

LA RIVOLUZIONE SPERATA NELLE INCOMPATIBILITÀ TRA SOCI - Sentenza n°11 del 5.02.2020

L’incompatibilità prevista dall’art. 8, comma1) lett. c della Legge 36271991 tra socio di società titolare di farmacia e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” riguarderebbe unicamente i soggetti de quo che rivestano all’interno della farmacia funzioni amministrative gestorie (quale il socio accomandatario di una società in accomandita ovvero l’amministratore di una Srl, per la società in nome collettivo maggiori problemi in quanto il socio è per definizione gestore).


L’Antefatto

La Corte costituzionale era stata chiamata ad esprimersi su un questione di legittimità sollevata da un Collegio Arbitrale al fine di esprimersi su un contenzioso tra una società e un socio, affermando i giudici che la causa di incompatibilità non può essere riferibile ai soci di società di capitali( ai quali assimiliamo anche gli accomandati di sas) che non siano coinvolti a nessun titolo nella gestione dell’azienda farmacia. Afferma la Corte “ L’articolo 8 della legge n. 362 riguarda unicamente l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato del soggetto che gestisca la farmacia o che ne risulti associato o comunque coinvolto nella gestione”


La Sentenza

Cito: “ Nel merito, la questione non è fondata per erroneità della interpretazione della norma denunciata”. Parrebbe una tipica “decisione interpretative di rigetto” della Corte costituzionale che non ha immediata efficacia erga omnes, a differenza di quelle dichiarative dell’illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione. Principio antico già stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 maggio 2004 n. 23016, precisando che in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell’articolo 101, comma 2, Costituzione purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto.

Ben tuttavia la Corte si limita ad interpretare ciò che è palese in quando l’armonizzazione testuale tra l’articolo 7 della Legge 362/1991 cosi’ come rivoluzionato dalla Legge 124/2017 ammettente tra la compagine sociale di società titolari di farmacia anche soci non farmacisti, non poteva limitare il caso solo a soci privi di qualsiasi altra attività, vero è facta lex inventa fraus l’ostacolo è stato finora arginato includendo nella compagine sociale società di persone o di capitali con soci “incompatibili”.


Le Conseguenze

Nasce uno “sdoppiamento” tra le incompatibilità tra soci e soci anche amministratori:

Per tutti i soci: lo svolgimento di attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco; l’esercizio della professione medica. la posizione di titolare, direttore o collaboratore di altra farmacia; Solo per i soci gestori e amministratori qualsiasi rapporto di lavoro.


Vale la pena di plaudire a codesta decisione confidando in una rapida ricezione semmai automatica infatti l’effetto tipico delle sentenze della Corte costituzionale italiana, che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa è previsto dall’art. 136 della Costituzione, secondo cui “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.” Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico. Se la Corte invece come nel caso de quo rigetta una questione, ritenendola non fondata, la sua decisione vincola soltanto il giudice rimettente, e non acquista efficacia erga omnes, con la conseguenza che la stessa norma potrà essere censurata in seguito da un altro giudice. Se tuttavia tale ultimo giudice non prospetta nuovi profili di incostituzionalità, la questione “ripetitiva” è destinata ad essere dichiarata “manifestamente infondata”, con ordinanza deliberata in camera di consiglio.


Dovremmo forse attendere degli interventi automatizzati anche da parte dell’autorità amministrativa che continua ad evidenziare sulla sua modulistica la sussistenza dell’incompatibilità de quo, ma siamo certi si tratti di “tempi di aggiustamento”. Nessun problema quindi anche nell’acquisto di partecipazioni di società da parte soci lavoratori (e non solo farmacisti o pensionati o studenti come il dire della norma sembra(va) affermare)e nessun problema nel passaggio generazionale della farmacia in cui anche l’erede con occupazione non sarà piu’ costretto a porsi di fronte alla scelta del dismettere la propria attività e divenire socio della farmacia ovvero mantenerla ed essere liquidato.


Dott. Marino Mascheroni

Milano 3 marzo 2020

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